LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO 
                              Sezione 7 
 
    Riunita con l'intervento dei signori: 
        Punzo Roberto - Presidente e relatore; 
        Granata Ennio - giudice; 
        Ocello Maria - giudice; 
    Ha  emesso  la  seguente  ordinanza  sull'appello  n.   823/2016,
depositato l'11 febbraio 2016, avverso la sentenza n. 6086/2015  sez:
40 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Milano; 
    Contro: AG. Riscossione Milano Equitalia servizi  di  riscossione
S.p.a.; proposto dall'appellante: Roggi Maria,  viale  Stelvio  35  -
20159 Milano; difeso da: Iannilli Noemi,  via  L. Devoto 10  -  20100
Milano. 
    Terzi chiamati in causa: Comune di Milano - 20100 Milano. 
    Altre parti coinvolte: Regione Lombardia - 20100 Milano. 
    Atti impugnati: 
        preavviso di  fermo  amministrativo  n.  06880201400037715000
TARSU/TIA 20; 
        preavviso di  fermo  amministrativo  n.  06880201400037715000
TARSU/TIA 20; 
        preavviso di  fermo  amministrativo  n.  06880201400037715000
TARSU/TIA 20; 
        preavviso di  fermo  amministrativo  n.  06880201400037715000
TARSU/TIA 20; 
    1.1) Vista la sentenza n. 6086/40/15,  pronunciata  inter  partes
dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, che ha dichiarato
inammissibile il ricorso giudiziale  della  contribuente,  avente  ad
oggetto, congiuntamente, l'impugnazione (sotto  svariati  profili  di
nullita' - inesistenza - illegittimita' formale e  sostanziale  degli
atti e delle notifiche, e di non debenza dei  tributi  ingiunti):  a)
del «Preavviso di fermo amministrativo» della autovettura (pertinente
al mancato pagamento anche di obbligazioni  extratributarie,  per  le
quali la parte ha agito separatamente),  comunicato  alla  ricorrente
dall'Agente  esattoriale  Equitalia  Nord  spa;  b)  delle   cartelle
esattoriali - tre - oggetto del «Preavviso» stesso, emesse per  tasse
e  tributi  locali  (TARSU;  tassa  automobilistica  regionale,   con
sanzione amministrativa contestualmente applicata)  -  inerenti  alle
annualita'  2003-2008-2009-2010;  c)  dei  provvedimenti   impositivi
sottostanti alle cartelle stesse; 
    Visto  il  ricorso  in  appello  (con  contestuale   istanza   di
sospensione cautelare dell'esecutivita' degli  atti  impugnati),  con
cui la contribuente sig.ra Roggi, a mezzo del di  lei  difensore,  ha
chiesto in riforma  totale  della  pronuncia  di  I  grado  -  previa
declaratoria di' ammissibilita' dell'impugnazione del «Preavviso»  di
fermo amministrativo - nel merito, a  questa  Commissione  tributaria
regionale che sia  dichiarata  la  nullita'  (ovvero  venga  disposto
l'annullamento) del preavviso di fermo e  delle  cartelle  impugnate,
con   le   conseguenziali   declaratorie    (stante    la    maturata
decadenza/prescrizione) di non debenza delle somme ingiunte; 
    Viste  le  controdeduzioni,  con  cui  il   Comune   di   Milano,
costituitosi in questa fase, rappresentato e difeso come in atti,  ha
resistito, chiedendo il rigetto dell'appello,  con  il  favore  delle
spese; 
    Dato atto della mancata costituzione  nel  presente  giudizio  di
appello delle altre parti, nonostante la  avvenuta  rituale  notifica
del ricorso; 
    Letti  gli  atti  e  i  documenti,  sentite  le  parti   comparse
all'udienza all'uopo fissata per la discussione e  la  decisione  sia
sul merito, sia sull'istanza cautelare; 
    Il collegio premette quanto segue. 
    1.2) Con la sentenza ora impugnata, i primi giudici, rilevato che
la Roggi ha impugnato, sotto svariati profili, il preavviso di  fermo
amministrativo e le cartelle di pagamento sottese per TARSU  e  tassa
automobilistica,  chiedendone   l'annullamento,   in   una   con   la
declaratoria   di   non   debenza   delle   obbligazioni   tributarie
presupposte, hanno concluso - nella molto sintetica  parte  motiva  -
per l'inammissibilita' del ricorso (con condanna alle  spese  secondo
soccombenza),  non  essendo  il  preavviso  di  fermo   autonomamente
impugnabile, ai sensi dell'art. 19 decreto legislativo n. 546;  sotto
altro  e  concorrente  aspetto,  tardiva  e'  stata  dichiarata  (con
inammissibilita', anche in «parte qua»  del  ricorso)  l'impugnazione
delle cartelle  di  pagamento,  delle  quali  la  contribuente  aveva
dedotto di non essere mai venuta a conoscenza, prima  del  «Preavviso
di fermo» - e  che  invece,  secondo  i  primi  giudici,  sono  state
notificate in date di gran lunga anteriori alla scadenza dei  termini
(60 giorni) fissati per la proposizione del ricorso giudiziale. 
    Nell'atto di appello, la sig.ra Roggi, assistita e difesa come in
atti riepilogate le circostanze di fatto, si  duole  dell'ingiustizia
della sentenza perche' e' stato dichiarato inammissibile  il  ricorso
avverso il preavviso di fermo amministrativo, nonostante - in diritto
- la Cassazione a sezioni unite  abbia  definitivamente  statuito  la
possibilita' di impugnare autonomamente il preavviso in questione e -
in fatto - nei caso de quo l'impugnazione del  preavviso  stesso  sia
avvenuta tempestivamente, ben entro il termine dei  60  giorni  dalla
ricezione del provvedimento, emesso il 22 ottobre 2014,  con  ricorso
alla CTP in data 18 dicembre 2014. 
    Su questi  presupposti,  la  contribuente  rinnova,  come  meglio
verra' riportato infra, eccezioni di nullita' - illegittimita'  delle
cartelle (delle quali assume di avere avuto conoscenza  solo  con  il
«Preavviso») per vizi (non solamente procedimentali e intrinseci,  ma
in  primo  luogo)  di  notifica,  oltre  che  di  ogni   altro   atto
presupposto,      deducendo      l'avvenuta      estinzione      (per
decadenza-prescrizione) delle  obbligazioni  tributarie  sottostanti;
eccepisce  altresi',   in   rito,   la   tardivita'   e   quindi   la
inutilizzabilita' dei documenti avversariamente prodotti in I grado. 
    2.1) Il collegio ritiene in via pregiudiziale  non  condivisibile
la  statuizione  dei  primi   giudici   circa   la   inammissibilita'
dell'impugnazione del preavviso di ferrno amministrativo. 
    I giudici di I grado non hanno dato  ingresso  al  ricorso  della
contribuente  avverso  il   «Preavviso»   esattoriale   asseritamente
conformandosi, come espressamente e'  scritto  in  motivazione,  agli
orientamenti giurisprudenziali di legittimita' (affermano  i  giudici
della CTP, infatti, che il «Preavviso» non e' incluso  tra  gli  atti
autonomamente  impugnabili  contemplati  dall'art.  19  del   decreto
legislativo n. 546/92, ne' arreca alcuna menomazione  al  patrimonio,
sicche'  «il  debitore  destinatario   del   preavviso   e'   carente
dell'interesse ad adire il giudice», in conformita' a  quanto  deciso
dalla Corte di cassazione, della quale vengono citate,  in  sentenza,
gli estremi di due sentenze peraltro temporalmente risalenti). 
    In realta' la Cassazione, con orientamento  consolidato  da  anni
(da ben prima della decisione di I grado  della  CTP),  ha  statuito,
difformemente da quanto sostengono i primi giudici, che «Il preavviso
di fermo amministrativo ex art. 86 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n.  ,  602  che  riguardi  una  pretesa
creditoria dell'ente pubblico di  natura  tributaria  e'  impugnabile
innanzi al giudice tributario, in quanto atto funzionale a portare  a
conoscenza  del  contribuente  una  determinata  pretesa  tributaria,
rispetto alla quale sorge ex art. 100 del codice di procedura  civile
l'interesse del  contribuente  alla  tutela  giurisdizionale  per  il
controllo della legittimita' sostanziale della pretesa impositiva,  a
nulla  rilevando  che  detto  preavviso  non  compaia  esplicitamente
nell'elenco degli atti impugnabili contenuto nell'art. 19 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in quanto tale  elencazione  va
interpretata  in  senso  estensivo,  sia  in  ossequio   alle   norme
costituzionali di tutela del contribuente e di buon  andamento  della
P.A.,  che  in  conseguenza  dell'allargamento  della   giurisdizione
tributaria operato con la legge 28 dicembre 2001,  n.  448»  (massima
ufficiale CED): cosi' le sezioni unite n. 10672 dell'11  maggio  2009
(Pres. Carbone, est. Botta). 
    A questa pronuncia, sono seguite in termini Cass.ss.uu.  11087/10
e (a sezioni semplici) Cass., 26196/11, e da ultimo  Cass.,  701  del
2014. 
    La giurisprudenza di legittimita' si  e'  ormai  consolidata  nei
termini ora esposti, che questo  collegio  condivide  in  toto  e  fa
propri, in un'ottica di  potenziamento  e  valorizzazione,  in  senso
costituzionalmente orientato, della «giustiziabilita'»  immediata  di
ogni pretesa tributaria di cui il contribuente  venga  a  conoscenza,
anche soltanto mediante un atto come il «Preavviso» in questione,  in
modo da consentire all'interessato di ottenere  pronuncia  giudiziale
di merito che - come ha affermato la Corte  di  cassazione  in  altre
decisioni in materia di  impugnabilita'  di  atti  non  espressamente
menzionati  dall'art.  19  del  decreto  legislativo  n.   546/92   -
neutralizzi  «l'avanzamento  del  procedimento   di   imposizione   e
riscossione». 
    Nel caso di specie, avendo la contribuente  proposto  il  ricorso
giudiziale alla CTP con notifica alle controparti il 18 dicembre 2014
ben entro il termine prescritto dei 60 giorni,  deve  avere  ingresso
l'impugnazione del preavviso e  diventano  altresi'  ammissibili,  ai
sensi e nei limiti consentiti dall'art.  19  decreto  legislativo  n.
546/92 comma 3 («... La mancata notificazione di  atti  autonomamente
impugnabili,  adottati  precedentemente   all'atto   notificato,   ne
consente l'impugnazione unitamente  a  quest'ultimo»),  le  questioni
attinenti alla  legittimita'  ed  efficacia  degli  atti  presupposti
congiuntamente impugnati dalla contribuente a cui il preavviso stesso
(la cui legittimita' la parte contesta proprio perche' basato su atti
viziati)  fa  riferimento,  cioe'  le  cartelle,  e  i  provvedimenti
impositivi presupposti (cfr. da ultimo Cassa., n. 701/2014). 
    2.2)  Sono  pertanto  legittimamente  introdotte   le   questioni
attinenti alla (in)validita' delle notifiche degli atti tributari per
cui e' stato emesso il «Preavviso». 
    Come  emerge  dai  documenti  versati  in   causa   e   come   e'
incontroverso, tutte le notifiche sono avvenute a mezzo del  servizio
postale, con modalita' sicuramente diverse da  quelle  ordinariamente
previste dalla legge n. 890/82, come  denuncia  la  Roggi,  che,  nei
motivi  di  appello,  reitera  (ancorche'  in  maniera   notevolmente
disorganica) svariate eccezioni, tutte a supporto  della  inesistenza
giuridica delle notifiche de quibus, cosi' sintetizzabili: 
    l'avvenuta  notifica  a   mezzo   posta   e'   stata   effettuata
direttamente da parte di Equitalia Nord (come  risulta  dalle  stesse
deduzioni dell'esattore) che avrebbe cosi' illegittimamente omesso di
avvalersi  della  indispensabile  intermediazione  dell'agente  della
notificazione, con omissione delle formalita'  prescritte  anche  dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 602/73; mancano le  relate
di notifica degli atti cosi'  asseritamente  notificati,  nonche'  la
sottoscrizione dell'ufficiale giudiziario e del  sigillo;  l'avvenuto
recapito, a mezzo del servizio postale, di tutte le  cartelle  (della
cui esistenza la ricorrente assume di avere avuto conoscenza solo  al
momento in cui ha ricevuto il «Preavviso»), e' avvenuto  non  a  mani
proprie ma al portiere, senza osservanza, nella consegna  del  plico,
da parte  dell'agente  postale  dell'ordine  preferenziale,  indicato
nell'art. 7, comma 2 e 3, legge n. 890/82; non  vi  e  stato  l'invio
della seconda raccomandata prescritta dalla legge n. 890/82,  art.  7
u.c., come pure da omologhe disposizioni in materia di  notificazioni
fiscali, nel caso di consegna (come nella  fattispecie)  non  a  mani
proprie; non e' stato identificato il consegnatario  -  genericamente
indicato come «portiere», neppure identificabile ex post, avendo  chi
ha ricevuto il plico apposto una sigla illeggibile. 
    Su questi presupposti  della  giuridica  inesistenza  (ovvero  di
nullita' insanabile) della  notifica  delle  cartelle  di  pagamento,
l'appellante conclude chiedendo (oltre che la  sospensione  cautelare
degli atti), l'annullamento, con la miglior formula,  del  «preavviso
di fermo» e delle cartelle impugnate, con correlativa declaratoria di
non debenza  (per  «prescrizione»  e  «decadenza»),  in  difetto,  di
tempestivi e validi atti interruttivi delle tasse,  tributi  (che  si
riferiscono alle annullabilita' 2010 e precedenti) e accessori  vari,
dei quali ultimi l'appellante contesta anche il quantum. 
    2.3) L'unica controparte costituitasi in questo grado, il  Comune
di Milano, resiste e, nelle  proprie  controdeduzioni,  eccepisce  in
primo  luogo  la  carenza  di'   legittimazione   passiva   dell'ente
relativamente  alle  problematiche   sollevate   dalla   contribuente
attinenti   alla   validita'   e   notifiche   delle   cartelle   del
concessionario; contesta l'assunto dell'appellante circa la  mancanza
di atto presupposto per la valida  iscrizione  a  ruolo  della  tassa
rifiuti, perche' nella fattispecie l'atto propedeutico esiste  ed  e'
da individuare nelle  due  denunce  della  Roggi  medesima  di  nuova
occupazione  dell'appartamento  e  del  box  oggetto  di  tassazione,
avvenuta per ammontare corrispondente ai dati dichiarati.  Il  Comune
conclude chiedendo, nel merito, che sia rigettato l'appello. 
    Quanto  alle  posizioni  assunte  in  I  grado  dalle  altre  due
appellate (non costituitesi avanti a questa  Commissione  regionale),
si legge negli atti che Equitalia Nord, nelle proprie  difese  avanti
alla CTP aveva chiesto il rigetto del  ricorso,  assumendo  di  avere
provveduto alle notifiche direttamente, mediante  invio  di  ciascuna
cartella tramite raccomandata con avviso  di  ricevimento,  valendosi
della facolta' concessa all'esattore dall'art.  26  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 602/73, restando cosi' non  necessarie
ne' la collaborazione di terzi, come l'ufficiale giudiziario, ne'  la
relata di notifica,  e  senza  che  possa  essere  neppure  invocata,
perche' inapplicabile, la disciplina della legge n. 890/82: di qui la
legittimita' delle notifiche degli atti esattivi,  come  da  costante
giurisprudenza di legittimita'. 
    La Regione Lombardia, nelle difese di I grado, aveva a sua  volta
sostenuto di avere regolarmente e validamente notificato nei  termini
l'avviso di accertamento, come da documentazione prodotta,  eccependo
di non considerarsi responsabile, dopo l'avvenuta iscrizione a ruolo,
della riscossione, affidata al concessionario, solo legittimato anche
rispetto alle avversarie censure relative alle cartelle. 
    3.1) Cosi' sintetizzate le vicende  processuali  e  le  questioni
emerse, passando alla decisione, rispetto alle altre problematiche di
causa  assume  evidente   carattere   pregiudiziale   l'esame   della
contestata (in)validita' delle varie  notifiche,  esame  da  condursi
sulla base della correlativa documentazione [ritualmente prodotta  da
tutte le controparti con largo anticipo rispetto  alla  scadenza  dei
venti giorni liberi  rispetto  all'udienza  della  CTP  tenutasi  l'8
giugno   2015:   e'   quindi   ictu   oculi   infondata   l'eccezione
dell'appellante  di  decadenza  per  mancato  rispetto  dei   termini
dell'art. 32 decreto legislativo n. 546/92]. 
    Nel suo atto di gravame, centrato principalmente sui  vizi  della
fase di riscossione  e  sul  correlativo  difetto  di  legittimazione
notificatoria diretta da parte di Equitalia,  l'appellante  ripropone
molto genericamente anche eccezioni attinenti  agli  atti  impositivi
presupposti, sotto i  profili  dell'inesistenza  delle  notificazioni
ovvero ancora piu' radicalmente della  mancata  emissione,  da  parte
delle amministrazioni, dei provvedimenti impositivi medesimi. 
    Le eccezioni  mosse  sugli  atti  presupposti  sono  da  ritenere
palesemente infondate o inammissibili. 
    In ordine  alla  tassa  automobilistica  regionale  (anno  2003),
preliminarmente va rilevato  che  nell'atto  di  appello,  quanto  al
provvedimento  impositivo  della   Regione   (pacificamente   inviato
dall'ente  tramite   il   servizio   postale   al   domicilio   della
contribuente) non  sono  rinvenibili  specifiche  censure  in  ordine
all'esplicita  affermazione,  contenuta  nella  sentenza  della  CTP,
secondo cui l'avviso di accertamento in parola e'  stato  ritualmente
notificato «in data 11 novembre 2006»: ne consegue che per difetto di
«motivi specifici di impugnazione» in questa sede, ex art. 53 decreto
legislativo n. 546/92, e' precluso il riesame di tale statuizione. 
    La dedotta (dall'appellante)  omessa  notifica  di  provvedimenti
accertativi  (prima  dell'emissione  della   cartella)   del   Comune
costituisce poi eccezione del tutto erronea ed inconferente,  perche'
il Comune non era tenuto ad emettere alcun avviso di accertamento (in
conformita' alla natura e alla normativa della  TARSU),  in  un  caso
come il presente di semplice iscrizione a  ruolo  degli  importi  che
risultavano  matematicamente  dovuti  sulla   base   e   in   diretta
applicazione dei dati dichiarati dalla contribuente con le denunce di
occupazione. 
    Escluso quindi che siano rilevabili e rilevanti  in  questa  sede
vizi di nullita'/inesistenza delle notifiche di provvedimenti  emessi
dagli enti impositori, l'attenzione si sposta sulle  notifiche  delle
cartelle di  pagamento,  su  cui  il  discorso  e'  decisamente  piu'
complesso, investendo anche controversi profili di diritto. 
    3.2) Documentalmente dagli atti si desume che: 
        a) dopo l'iscrizione  a  ruolo  della  tassa  automobilistica
regionale dovuta, e' seguita,  per  tale  tributo,  con  raccomandata
postale a/r, la notifica della  cartella,  inviata  in  plico  chiuso
direttamente dal concessionario della riscossione, avvenuta, in  data
7 gennaio 2010, sempre mediante consegna al  portiere  dello  stabile
(come  risulta  dalla  ricevuta  di   ritorno)   con   sottoscrizione
illeggibile; 
        b) per quanto concerne la tassa rifiuti, dopo l'iscrizione  a
ruolo, le cartelle  di  pagamento,  con  cui  e'  stato  direttamente
ingiunto il pagamento della tassa rifiuti per gli anni  dal  2008  al
2010, sono state inviate dall'emittente Equitalia Nord  al  domicilio
della contribuente a mezzo del servizio postale e ivi  consegnate  al
portiere (che ha firmato ,in entrambi i casi, la ricevuta di  ritorno
con sottoscrizione illeggibile) dello stabile rispettivamente in data
7 gennaio 2010, per le annualita' 2008 e 2009, e 23 gennaio 2012, per
l'annualita' 2010; 
        c) in tutte le notifiche, non  risulta  (neppure  tramite  la
c.d. «crocettatura») dalle ricevute di ritorno, cosi' come compilate,
che l'agente postale abbia effettuato la consegna  al  portiere  dopo
aver vanamente ricercato all'indirizzo il  destinatario  e  le  altre
persone di cui all'art. 7, comma 2 legge n. 890; 
        d) una volta effettuata la consegna al portiere,  non  vi  e'
stato  il  compimento  di  alcuna  ulteriore  incombenza   da   parte
dell'agente postale; in particolare, non consta che l'agente  postale
abbia inviato al  destinatario  «notizia»  dell'avvenuta  consegna  a
mezzo raccomandata, come dispone invece, in tutti i casi di  notifica
non a mani proprie, l'ultimo comma dell'art. 7 legge n. 890/82 (cosi'
come risultante a seguito della legge n. 31/2008 di  conversione  del
decreto-legge  n.  248/07),  applicabile,  ratione   temporis,   alle
notifiche in parola. 
    4.1) Nella situazione  data,  emergono  a  prima  vista  notevoli
difformita' tra le notificazioni, cosi' come  sono  state  effettuate
dal concessionario, e le regole  procedimentali  per  la  notifica  a
mezzo posta stabilite, in  generale,  dall'art.  149  del  codice  di
procedura civile e dalla legge n. 890/82 a cui, nelle proprie  difese
(seppure  non  sempre  puntualmente),  fa   riferimento   la   difesa
dell'appellante  in  punto  di  eccepita  inesistenza-nullita'  delle
notifiche medesime. 
    Peraltro e' proprio sul presupposto dell'inconferenza  di  questi
riferimenti   normativi   e   sull'esistenza,   invece,   di    norme
notificatorie speciali in subiecta  materia  che  Equitalia  Nord  ha
sostenuto di avere ben notificato nella fattispecie gli atti  fiscali
di competenza (cartelle) direttamente, come consente  l'art.  26  del
decreto del Presidente della Repubblica n.  602  del  1973,  mediante
invio  al  destinatario  di  raccomandata  postale  con   avviso   di
ricevimento, senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario o  di
altri soggetti  parimenti  abilitati  (messi,  agenti  della  polizia
municipale...). 
    Come dettagliatamente ha esposto Equitalia nelle  proprie  difese
(che investono - e' appena il  caso  di  precisarlo  -  questioni  di
diritto rilevabili anche di ufficio, secondo la  regola  «jura  novit
curia»), in forza dell'art.  26  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 602 l'atto cosi' inviato non soggiace alle ordinarie (e
ben piu' rigorose, aggiunge il collegio) prescrizioni  dettate  dalla
legge n. 890/82, valendo invece le regole della  comune  raccomandata
postale, da considerarsi recapitata e  regolarmente  notificata  alla
data  indicata  nell'avviso  di  ricevimento,  senza   alcuna   altra
formalita', ancorche' il ricevente ,che sottoscrive per ricevuta, sia
persona diversa dal destinatario. 
    Si tratta della notifica c.d. «diretta» a mezzo posta degli  atti
tributari, in forza di disposizioni speciali, che  riguardano  questa
sola tipologia di provvedimenti. 
    Per quanto  riguarda  il  Concessionario  (ovvero  Agente)  della
riscossione, unica fattispecie che in causa rileva,  il  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, art. 26,  comma  1,  nel
testo vigente (risultato di modificazioni  normative  antecedenti  ai
fatti  di  causa)  dispone  che  «La  cartella  e'  notificata  dagli
ufficiali  della  riscossione  o  da  altri  soggetti  abilitati  dal
concessionario  nelle  forme  previste  dalla  legge  ovvero,  previa
eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali
o dagli agenti della polizia municipale. La  notifica  puo'  avvenire
anche mediante invio di raccomandata con avviso  di  ricevimento;  in
tal caso, la cartella e' notificata in plico chiuso e la notifica  si
considera avvenuta nella data indicata  nell'avviso  sottoscritto  da
una delle persone previste dal secondo comma [scil. il  destinatario,
o persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda]
o dal portiere  dello  stabile  dove  e'  l'abitazione,  l'ufficio  o
l'azienda». 
    4.2) Superando differenti posizioni  sull'esatto  significato  da
attribuire alle modificazioni apportate dall'art. 12, comma 1 decreto
legislativo  46  del  1999  all'originaria  formulazione  del   sopra
riportato comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602,
il disposto normativo viene costantemente interpretato dalla Corte di
cassazione, sin dalla sentenza n. 14327  dell'anno  2009,  nel  senso
che: «In  tema  di  riscossione  delle  imposte,  la  notifica  della
cartella di pagamento puo' avvenire anche mediante invio  diretto  da
parte del concessionario,  di  lettera  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973  prevede  una
modalita' di notifica integralmente affidata al concessionario stesso
e all'ufficiale postale, alternativa rispetto a  quella  della  prima
parte della medesima  disposizione  e  di  competenza  esclusiva  dei
soggetti ivi indicati» (cfr.  ex  multis,  nel  senso  della  massima
riportata, Cass., sentenza n. 6395/14  e  le altre  decisioni  citate
infra); 
    ove la  notifica  della  cartella  sia  eseguita  mediante  invio
diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con  avviso  di
ricevimento, ai sensi dell'art.  26,  comma  1,  seconda  parte,  del
decreto del Presidente della Repubblica n.  602  del  1973,  «trovano
applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non
quelle della legge n. 890 del 1982.» (In applicazione  dell'anzidetto
principio, la S.C. ha cassato la  sentenza  con  cui  il  giudice  di
merito ha ritenuto invalida la notifica della  cartella  sull'erroneo
presupposto che, essendo stata ricevuta dal portiere,  occorresse,  a
norma dell'art. 139 del codice di procedura civile,  l'invio  di  una
seconda raccomandata: cosi' da ultimo Cass., 12083 del 2016). 
    Secondo la giurisprudenza di legittimita', in  generale,  ove  la
notificazione  della  cartella  sia  stata   eseguita   direttamente,
mediante raccomandata con avviso di ricevimento (come consentito  dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 602/73, art. 26, comma 1),
secondo la disciplina degli articoli 32 e 39 del decreto ministeriale
9 aprile 2001, e' sufficiente, per il relativo  perfezionamento,  che
la  spedizione  postale  sia  avvenuta  con  consegna  del  plico  al
domicilio  del  destinatario,   senz'altro   adempimento   ad   opera
dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da  lui
individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma  sul
registro di consegna della corrispondenza, in quanto le  disposizioni
di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono  esclusivamente
alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario  ex  art.  149  del
codice di procedura civile (cfr. Cass., nn. 12351 del 2016; 15315 del
2014),  con   la   conseguenza   ulteriore   che   l'atto   pervenuto
all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente  consegnato
a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di  cui  all'art.
1335 del codice civile, superabile solo se il medesimo dia  prova  di
essersi trovato senza  sua  colpa  nell'impossibilita'  di  prenderne
cognizione (cfr. Cass., nn. 11708 del 2011 e 9111/2012). 
    Per il vero, non ignora questo giudice che era stato sostenuto da
alcune decisioni di merito che la legittimazione del concessionario a
provvedere direttamente alla notificazione mediante raccomandata  con
a.r. fosse da ritenersi soppressa in radice a seguito delle modifiche
dell'originario testo dell'art. 26 del decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 602 del 1973 apportate con decreto  legislativo  n.  46
del 1999 ,ma le piu' recenti pronunce della Suprema Corte, ugualmente
confermative della facolta' di notifica «diretta», e  che  riguardano
fattispecie a cui si applicava l'art. 26 cosi'  come  modificato  dal
decreto legislativo n. 46/1999, hanno cassato le sentenze  di  merito
di  segno  contrario.  Da  ultimo,  particolarmente  significativa  e
ampiamente argomentata nel senso della continuita' normativa e' Cass.
12351/16, che parte motiva cosi' si esprime:  «...  come  osserva  la
resistente, qualche pronuncia  ha  riguardato  casi  in  cui  trovava
applicazione il testo del decreto del Presidente della Repubblica  n.
602 del 1973,  art.  26,  vigente  prima  del  1°  luglio  1999,  che
prevedeva espressamente che la notificazione potesse essere  eseguita
anche  mediante  invio  di  «lettera»  raccomandata  con  avviso   di
ricevimento, specificando con un inciso: «da parte  dell'esattore»...
Tuttavia, come replicano le ricorrenti,  principale  ed  incidentale,
questa Corte si e' pronunciata in tutte le  sentenze  su  citate  (ed
anche in altre), in casi in cui la notificazione era  stata  eseguita
dopo l'entrata in vigore del testo normativo applicabile nel caso  di
specie (quale risultante, per  quanto  qui  rileva,  dalle  modifiche
apportate dal decreto legislativo n. 46 del 1999, art. 12, comma  1).
Si tratta del testo nel  quale  sono  scomparsi  l'inciso  «da  parte
dell'esattore» e la menzione della «lettera» (e vi e' rimasta  quella
della «raccomandata con avviso di  ricevimento»).  Dalle  motivazioni
delle sentenze su citate si desume che questa Corte ha gia'  ritenuto
irrilevante, ai fini in esame, la  modifica  normativa,  sulla  quale
invece tanto si  insiste  nei  controricorsi...  Si  condivide  e  si
conferma questo giudizio di irrilevanza della modifica normativa, per
le seguenti ragioni. Il testo  dell'art.  26,  comma  1,  come  sopra
riportato,  consente  di  distinguere  la  notificazione   effettuata
secondo le forme delle  notificazioni  degli  atti  giudiziari  e  la
notificazione effettuata mediante invio di raccomandata con avviso di
ricevimento. Nella prima eventualita', cui sono riferiti il quarto  e
l'ultimo comma dello stesso articolo, l'Agente della  riscossione  si
deve avvalere dei soggetti indicati nel primo inciso del primo comma;
nella seconda eventualita', invece,  puo'  provvedervi  direttamente.
Non  vi  e'  alcun  indice  normativo  che  induca  a  ritenere   che
l'elencazione soggettiva contenuta nel primo inciso sia  tassativa  e
riferibile anche al secondo inciso, se non la consecuzione  letterale
dei  due  periodi:  questa,  tuttavia,  si  spiega  in  ragione   dei
rimaneggiamenti che il testo ha subito con le numerose modifiche  che
si sono succedute nel corso del tempo... Questa interpretazione,  pur
dando   luogo   ad   una   disciplina   di   favore   nei   confronti
dell'esattore... non comporta alcun cambiamento rispetto  all'analoga
disposizione  di  favore  precedente,  salvo  il  fatto  che   questa
risultava  piu'  dettagliata.  Ne'  vi  sono  indici  ulteriori   che
consentono di ritenere che la soppressione dell'inciso  suddetto  sia
stata determinata dall'intenzione del  legislatore  di  rendere  piu'
rigorosa la  disciplina  ovvero  di  fare  divieto  all'Agente  della
riscossione di provvedere direttamente alla notificazione...» 
    5.1) A fronte di questo massiccio, univoco  e  ormai  pluriennale
orientamento giurisprudenziale della Corte di cassazione, (anche  con
riferimento  alla  portata  delle  modifiche  legislative  al   testo
originario), il collegio non puo' non constatare  che  rispetto  alla
normale notifica di atto emesso da P.A. in  materia  non  tributaria,
ovvero di atto  civile,  ovvero  anche  di  atto  tributario  (quando
notificato  diversamente)   questa   c.d.   notifica   «diretta»   si
concretizza in una profonda destrutturazione delle normali regole  in
materia di notifiche, con conseguenze gravemente pregiudizievoli  per
soggetto destinatario di cartelle fiscali,  tali  da  comportare  uno
sbilanciamento  tra  la  posizione  del  notificante  e  quella   del
destinatario dell'atto della cui legittimita'  costituzionale  questo
collegio fortemente dubita sotto  piu'  aspetti,  in  relazione  agli
articoli  3,  24  e  111  della  Costituzione  e  alla  piu'  recente
giurisprudenza del giudice delle leggi. 
    Ad avviso del collegio, le  criticita',  da  un  punto  di  vista
costituzionale, sono rinvenibili soprattutto sotto i profili  che  di
seguito si espongono. 
    Sul versante soggettivo di chi e' legittimato  alla  notifica  di
provvedimenti e atti c.d. sostanziali, non puo'  sfuggire  l'assoluta
anomalia dell'avere il legislatore abilitato un soggetto  di  diritto
privato - quale era all'epoca ed  e'  attualmente  il  concessionario
(ovvero Agente della Riscossione), nella fattispecie  Equitalia  Nord
spa - incondizionatamente e in via ordinaria, con una norma  speciale
ad hoc (che non trova riscontri in altri settori dell'ordinamento)  a
una   funzione   eminentemente   pubblicistica   come    e'    quella
dell'esercizio delle funzioni di notificazione «diretta» di atti. 
    Invero, l'art. 12 della legge n. 890 riserva, in via generale, la
notificazione «diretta» alle pubbliche amministrazioni;  allo  stesso
modo,  in  materia  tributaria  l'art.  14  attribuisce  la  notifica
«diretta» agli «uffici finanziari»; solo eccezionalmente, per lo piu'
per i soli atti processuali, l'ordinamento  attribuisce  la  potesta'
notificatoria a soggetti non pubblici, previa sottoposizione  (v.  la
legge n. 53 del 1994 e  succ.mod.ni  sulle  notificazioni  effettuate
dagli avvocati) a condizioni assai rigorose (nient'affatto  esistenti
nella  normativa  sui  poteri   notificatori   degli   Agenti   della
Riscossione) sia di autorizzazione preventiva (individuale),  sia  di
oggetto (oltre agli atti giudiziari,  i  soli  atti  «stragiudiziali»
funzionali alla tutela di situazioni giuridiche del patrocinato  come
ad es. messa in ora, diffide et similia) sia di documentazione  delle
notificazioni eseguite (con obbligo, sotto quest'ultimo aspetto,  tra
l'altro, anche di stesura di relata di' notifica). 
    Nel contesto di una  normativa  che  mette  alle  dipendenze  del
concessionario (facoltizzandolo a valersi, allo  stesso  fine,  anche
della   collaborazione   di    altre    amministrazioni)    personale
specificamente addetto alle notificazioni, con funzioni equiparate  a
quelle  dell'ufficiale  giudiziario,   l'attribuzione   al   medesimo
concessionario,  in  via  aggiuntiva,  del  potere  di  notificazione
diretta («disciplina di favore nei confronti dell'esattore», come  la
definisce esplicitamente, sul piano della  ricognizione  del  diritto
positivo, la giurisprudenza di legittimita': Cass., n. 12351/16  cit.
e, in precedenza, Cass. n. 11708/11), appare ad avviso del  collegio,
del tutto irragionevole, traducendosi in un anacronistico e - in  uno
Stato di diritto - ingiustificabile privilegio (rispetto a tutti  gli
altri soggetti privati, che in via generale devono  valersi,  per  le
notificazioni anche a mezzo posta, dell'ufficiale  giudiziario),  cui
corrisponde una speculare situazione di soggezione  del  destinatario
dell'atto rispetto a un potere notificatorio privato (di  un'ampiezza
che non ha riscontro in alcun  altro  settore  dell'ordinamento),  in
contrasto con l'art. 3, comma 1, della Costituzione. 
    5.2) La mancanza di intermediario e' suscettibile  di  comportare
seri pregiudizi anche all'esercizio del diritto di  difesa  (art.  24
della Costituzione) e alla regola di «parita' delle armi»  (art.  111
della Costituzione). 
    Nonostante la cartella (per la duplice  natura  di  comunicazione
dell'estratto di ruolo e di intimazione ad adempiere) abbia la stessa
importanza del titolo esecutivo e  dell'atto  di  precetto  nel  rito
ordinario, il concessionario non ha oneri ne' di relata di  notifica,
ne' di assolvimento di particolari formalita' nella predisposizione e
consegna al servizio postale - che compie direttamente - dell'atto  o
degli atti (ove plurimi) inseriti dal mittente  medesimo  nel  «plico
chiuso» da inviare al  destinatario:  difetta  pertanto  qualsivoglia
garanzia formale di conformita' tra atto emesso e  atto  inviato,  al
contrario di quanto avviene  con  l'attestazione  di  conformita'  ex
articoli 137 e  149  del  codice  di  procedura  civile  quando  alla
notifica a mezzo  posta  provvedano  l'ufficiale  giudiziario  ovvero
nella materia de qua, gli altri pubblici ufficiali equiparati. 
    Questa  «informalita'»  da   parte   del   concessionario   nella
predisposizione e invio del plico chiuso e' suscettibile  di  causare
notevoli difficolta' all'esercizio del diritto di difesa  e  di  dare
luogo a una situazione di svantaggio del destinatario della  notifica
«diretta»: il notificatario, infatti, non puo' fare affidamento sulla
certezza  preventivamente  attestata  dall'ufficiale  giudiziario  (o
equiparato)  sulla  conformita'  (rilevante  ovviamente  anche  sotto
l'aspetto  della  completezza)  tra  l'esemplare,  anche  voluminoso,
perche' composto da molte  pagine,  dell'atto  ricevuto  (ovvero  dei
molteplici atti, inclusi in unico plico, come in concreto  spesso  si
verifica), da impugnare sotto pena di decadenza, e atto - ovvero atti
- effettivamente emessi dall'Agente  della  Riscossione,  controparte
processuale nel giudizio di impugnazione, con conseguente onere -  in
ipotesi di discordanza tra atti asseritamente inviati a mezzo posta e
atti ricevuti - a carico del notificato della prova - particolarmente
onerosa in un giudizio,  quale  quello  tributario,  in  cui  non  e'
ammessa  la  prova  testimoniale  -  secondo  un  diffuso   indirizzo
giurisprudenziale sul fatto che il  plico  ha  contenuto  diverso  da
quello indicato dal mittente (Cass., nn. 873 del 2006, 24054 del 2015
e 15762 del 2013). 
    Per  la  situazione  di  svantaggio  rispetto  alla   controparte
processuale e di eccessiva difficolta' della  tutela  giurisdizionale
(cfr. Corte costituzionale, n. 237 del 2007; nn. 382 e 213 del 2005),
dubita pertanto il collegio che (tenuto  conto  anche  dei  ristretti
limiti temporali assegnati per il completamento di tutte le difese, a
pena  di  decadenza)  sia  costituzionalmente  compatibile  con   gli
articoli 24 e 111 della Costituzione un potere notificatorio di  tale
ampiezza, sganciato da oneri di osservanza di  qualsivoglia  efficace
formalita', esercitato da parte di un soggetto privato (e quindi come
tale,  neppure  assoggettato  alla   regola   della   «imparzialita'»
nell'agire dettata dall'art.  97  della  Costituzione),  come  e'  il
concessionario,  in  difetto  di  qualsivoglia   garanzia,   per   il
destinatario, gia' al  momento  della  ricezione,  del  diritto  alla
tempestiva conoscenza nella sua interezza  e  nella  sua  genuinita',
dell'atto   (ovvero   degli   atti,   ove   congiuntamente   inviati)
effettivamente emesso,  senza  necessita'  di  dover  preliminarmente
procedere - come invece presuppone il sistema attuale -  in  pendenza
del termine per ricorrere,  a  verifiche  e  collazioni  anche  molto
laboriose (e di per se' non risolutive da un  punto  di  vista  della
vista  della  prova  di  quanto  effettivamente  incluso  nel   plico
pervenuto) presso il concessionario ex art. 26 comma  5  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 602/73. 
    6.1) Ulteriori e autonome problematiche,  sotto  l'aspetto  -  in
questo particolare sistema di notifica - di minori  garanzie  sorgono
anche sul diverso versante delle regole di recapito  della  cartella,
chiunque - il concessionario ovvero (data la latitudine della  norma)
altro soggetto abilitato (ufficiale della Riscossione, messo o figura
equiparata) - ne abbia effettuato l'invio a mezzo posta ai sensi  del
medesimo art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n.  602,
comma 1 parte seconda. 
    Trattandosi (sulla scorta del «diritto vivente») di plico inviato
con raccomandata ordinaria, l'applicazione (non delle  norme  di  cui
alla  legge  20  novembre  1982,  n.  890,  ma)  delle   disposizioni
concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei  plichi
raccomandati (cfr. ex multis da ultimo Cass., nn. 12083 e  12351  del
2016) comporta notevoli ricadute in termini di diminuite  tutele  del
notificatario che possono cosi' sintetizzarsi: 
        Non e' richiesta (relata, e  nemmeno)  annotazione  specifica
sull'avviso di ricevimento della persona cui e' stato  consegnato  il
plico: Cass., nn. 26864 del 2014; 6395 del 2014;  9111/2012  (invece,
ex art. 7, comma  4  legge  n.  890,  «...  Quando  la  consegna  sia
effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma  deve  essere
seguita...  dalla  specificazione  della   qualita'   rivestita   dal
consegnatario,   con   l'aggiunta,   se   trattasi   di    familiare,
dell'indicazione di convivente anche se temporaneo») 
        A fortiori, l'agente postale  non  ha  neppure  l'obbligo  di
seguire, in caso di notifica «diretta», l'ordine preferenziale  nella
consegna del plico prescritto dall'art. 7, comma 2 e 3  legge  n.890,
in  quanto,  secondo  l'art.  20  delle  «condizioni   generali   per
l'espletamento del servizio postale universale «approvate con decreto
ministeriale 1° ottobre 2008 (che ha sostituito il precedente decreto
ministeriale del 2001,  di  contenuto  sovrapponibile),  il  recapito
degli  «invii  raccomandati»  e'  effettuato  «tramite  consegna   al
destinatario o ad altra persona individuata ai sensi  degli  articoli
26, 27, 28, e 29, previa firma per ricevuta» e il successivo art.  26
(«Nuclei familiari») delle «Condizioni  generali»  del  servizio,  si
limita a prevedere, senza alcun ordine di necessaria  priorita',  che
«Sono abilitati a ricevere gli invii postali presso il domicilio  del
destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed
i collaboratori familiari dello  stesso  e,  se  vi  e'  servizio  di
portierato, il portiere». 
    In caso di consegna non a mani proprie, la notifica si perfeziona
con la consegna del plico anche al portiere, senza il  compimento  di
alcun'altra formalita', non essendo applicabile (cfr. da ultimo Cass.
12083/16 cit.) il disposto dell'art. 7, ultimo comma,  legge  n.  890
(introdotto dal decreto-legge n. 248/2007  art.  36  comma  2-quater,
cosi' come convertito, con modificazioni, con  la  legge  n.  31  del
2008) sull'obbligo dell'invio della raccomandata informativa («Se  il
piego non viene consegnato personalmente al  destinatario  dell'atto,
l'agente postale da' notizia al destinatario  medesimo  dell'avvenuta
notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata»; cfr.  anche
la parallela previsione dell'art. 60, comma 1, lettera B bis  per  le
notificazioni di atti fiscali per il tramite del «messo», che in caso
di  consegna  non  a   mani   proprie   «da   notizia   dell'avvenuta
notificazione dell'atto o dell'avviso a mezzo raccomandata»). 
    6.2) Constatate le rilevanti  deviazioni  in  pejus  rispetto  al
modello ordinario della  legge  n.  890/82  -  e  a  maggior  ragione
rispetto alle notifiche tramite ufficiale giudiziario di cui all'art.
137 ss. del codice di procedura civile -, ad avviso del  collegio  le
descritte  modalita'  notificatorie  ex  art.  26  del  decreto   del
Presidente della  Repubblica  n.  602  delle  cartelle  di  pagamento
appaiono  talmente   sommarie   da   non   apparire   ragionevolmente
compatibili con gli standard attuali - ormai  generalmente  acquisiti
nell'ordinamento positivo anche per le notifiche  a  mezzo  posta  ex
legge n. 890 del 1982 - delle garanzie riconosciute  al  destinatario
ai fini della conoscibilita'  effettiva  dell'atto,  sulla  base  dei
recenti sviluppi della giurisprudenza della Corte  costituzionale  in
materia di notificazioni e di diritto di difesa, di salvaguardia  del
contraddittorio e della parita' delle armi ex art. 3, 24 e 111  della
Costituzione. 
    Il collegio ha ben presente che la giurisprudenza costituzionale,
in  materia  di  notificazioni,  riconosce   al   legislatore   ampia
discrezionalita', in particolare nel  bilanciamento  tra  l'interesse
del notificante e quello del notificatario. 
    Peraltro gia' con la sentenza n. 346 del 1998 e' stato  precisato
che la discrezionalita' del  legislatore  non  puo'  pregiudicare  il
«fondamentale diritto del destinatario della notificazione ad  essere
posto in condizione di conoscere, con l'ordinaria diligenza  e  senza
necessita' di effettuare ricerche  di  particolare  complessita',  il
contenuto dell'atto e l'oggetto della procedura instaurata  nei  suoi
confronti, non potendo ridursi il diritto di difesa del  destinatario
medesimo  ad  una  garanzia  di  conoscibilita'   puramente   teorica
dell'atto notificatogli». 
    La sentenza n. 366/2007 ha ribadito che «un  limite  inderogabile
alla  discrezionalita'  del  legislatore   nella   disciplina   delle
notificazioni  e'  rappresentato  dall'esigenza   di   garantire   al
notificatario l'effettiva possibilita' di una  tempestiva  conoscenza
dell'atto notificato  e,  quindi,  l'esercizio  del  suo  diritto  di
difesa» (conf. sentenza n. 360 del 2003). 
    Piu' recentemente, e' stato sottolineato che nel valutare «il non
ragionevole bilanciamento» tra gli interessi del notificante e quelli
del destinatario, in materia nella  quale,  invece,  le  garanzie  di
difesa e di tutela del contraddittorio  devono  essere  improntate  a
canoni di effettivita' e di parita', «occorre considerare  che  ormai
sul notificante - da quando e' stata introdotta la scissione ...  non
gravano  piu'  i  rischi   connessi   ai   tempi   del   procedimento
notificatorio» (sentenza n. 3 del 2010). 
    Proprio in tema di notificazione di  atti  fiscali,  la  sentenza
costituzionale, n. 366 del 7 novembre 2007, sul presupposto  che  «un
limite  inderogabile  alla  discrezionalita'  del  legislatore  nella
disciplina delle  notificazioni  e'  rappresentato  dall'esigenza  di
garantire al notificatario l'effettiva possibilita' di una tempestiva
conoscenza  dell'atto  notificato  e,  quindi,  l'esercizio  del  suo
diritto  di  difesa»)  ha  dichiarato   l'incostituzionalita'   delle
disposizioni (art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
600/73 e art. 26 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
602/73) che per il residente all'estero iscritti  all'AIRE  impongono
di eseguire  le  notificazioni  a  lui  destinate  solo  mediante  il
deposito di  copia  dell'atto  nella  casa  comunale  e  l'affissione
dell'avviso di deposito nell'albo dello stesso comune  (perche'  tale
normativa non garantiva al notificatario non piu' residente in Italia
«l'effettiva conoscenza degli atti a lui  destinati»,  senza  che  «a
tale diminuita garanzia» corrisponda  a  «un  apprezzabile  interesse
dell'amministrazione finanziaria notificante a non  subire  eccessivi
aggravi nell'espletamento della procedura notificatoria»). 
    Specificamente  con  riguardo  a  notificazione  di  cartella  (a
destinatario relativamente irreperibile), e'  stato  ritenuto  (Corte
costituzionale, sentenza n. 258 del 2012) che non  e'  «riconducibile
ad  alcuna  ragionevole  ratio,  con  violazione  dell'art.  3  della
Costituzione» che la notificazione di una cartella di  pagamento  nei
casi previsti dall'art. 140 del  codice  di  procedura  civile  possa
avvenire ex art. 60 con la semplice affissione nell'albo del  Comune,
secondo  «modalita'  improntate  ad  un  criterio  legale  tipico  di
conoscenza  della  cartella»,  anziche'  secondo  il   «criterio   di
effettiva conoscibilita' dell'atto». 
    E' inoltre ricorrente, in generale, l'affermazione  (sentenza  n.
46 del 1998) che «Deve  pertanto  escludersi  che  la  diversita'  di
disciplina tra le notificazioni a mezzo posta e quelle  personalmente
eseguite 
    dall'ufficiale giudiziario possa comportare una menomazione delle
garanzie  del   destinatario   delle   prime»   (cfr.   anche   Corte
costituzionale, sentenza n. 3 del 2010). 
    Alla   luce   di   questi   orientamenti   della   giurisprudenza
costituzionale,  ritiene  il  collegio  -   a   completamento   delle
osservazioni gia' svolte - di ulteriormente puntualizzare che: 
        a) la c.d. notificazione «diretta» di atti esattoriali non e'
altro (nel caso di contribuente con domicilio noto) che un duplicato,
come tale non necessario, di altre forme di notificazione,  assistite
da maggiori garanzie per il destinatario  -  con  riguardo  sia  alle
formalita' di invio e di predisposizione del contenuto del plico, sia
di recapito - di cui il concessionario, a sua  discrezionale  scelta,
potrebbe ugualmente avvalersi: appare  quindi  pertinente,  anche  in
ordine ai procedimenti notificatori de quibus, il richiamo al rilievo
sull'essere irragionevolmente la scelta dell'una  o  altra  procedura
notificatoria rimessa alla scelta, «secondo  criteri  unilaterali  di
propria  convenienza»,  di  chi   e'   disinteressato   all'effettiva
conoscenza da parte del destinatario dell'atto inviato (cfr. sentenza
costituzionale n. 346 del 1998; sentenza n. 3 del 2010); 
        b) formalita' talmente «semplificate» di perfezionamento  del
recapito della cartella, con i conseguenti  riflessi  negativi  sulle
ordinarie garanzie apprestate ai fini della effettiva  conoscibilita'
dell'atto inviato (con correlativa situazione di svantaggio  rispetto
alla tutele giudiziali esperibili  e  all'esercizio  del  diritto  di
difesa) non sembrano giustificabili ne' compatibili (specie  dopo  le
incisive modifiche introdotte agli articoli 7 e 8 della legge n.  890
rispettivamente dalla legge n. 31 del 2008 e dalla legge  n.  80  del
2005)   con   l'attuale   generale   assetto   ordinamentale    delle
notificazioni, in cui persino per gli atti aventi ad oggetto sanzioni
amministrative  non  tributarie,  per  massa   numerica   addirittura
superiori a quelle degli atti in materia  tributaria  (oltre  che  di
valore economico spesso modesto si pensi ai verbali di infrazione del
codice della strada), la notificazione a mezzo posta avviene  con  le
ordinarie modalita' della legge n.  890,  senza  che  constino  nella
pratica particolari difficolta' operative, il che e' indice della non
eccessiva   gravosita'   degli   ordinari   incombenti   (v.    Corte
costituzionale sentenza n. 366 del 7 novembre 2007). 
    Sembrando  dunque  del  tutto  ingiustificata  l'inapplicabilita'
dell'art. 7 legge n. 890 in subiecta materia, ritiene il collegio  di
sollevare, per violazione degli articoli 3, comma 1, 24 e  111  della
Costituzione, questione di costituzionalita' anche sotto i profili da
ultimo descritti. 
    6.3) Il  collegio  considera  impraticabile  una  interpretazione
diversa dell'art. 26  decreto  del  Presidente  della  repubblica  n.
602/73, costituzionalmente orientata, che  sia  atta  a  superare  le
criticita' evidenziate,  stante  la  giurisprudenza  di  legittimita'
consolidata nei termini descritti, che ha tenuto conto  di  un  testo
normativo,  stratificatosi  nel  tempo,  frutto  di  vari  interventi
all'insegna  di  una  innegabile  «ratio»  di  velocizzazione   delle
notifiche fiscali con riguardo essenzialmente alle esigenze erariali,
che hanno nella realta' finito per oscurare  il  principio  enunciato
nell'art. 6 dello «Statuto del contribuente» - legge n. 212 del  2000
-  secondo  cui  «L'amministrazione   deve   assicurare   l'effettiva
conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati...». 
    6.4)  Chiara  e'  anche   la   rilevanza   della   questione   di
costituzionalita' che si  solleva  rispetto  al  caso  concreto,  dal
momento che ove le norme denunciate fossero da applicare  secondo  la
consolidata giurisprudenza di legittimita', le cartelle sarebbero  da
considerare ben notificate e  non  sarebbe  configurabile  l'eccepita
estinzione delle obbligazioni tributarie. 
    In caso contrario, si profilerebbe una situazione  (quanto  meno)
di nullita' non sanata (e  ormai  insanabile)  delle  notifiche,  con
evidente decorso, ben prima del recapito del  «Preavviso  di  fermo»,
dei termini decadenziali (decreto del Presidente della Repubblica  n.
602/73,  art.  25;  legge  n.  296/2006  art.  163,comma  1;  decreto
legislativo n. 472/1997, articoli 16 e 17). 
    E infatti le notificazioni delle  cartelle  sono  tutte  avvenute
mediante invio per posta effettuato direttamente da parte dell'Agente
della Riscossione e con avvenuta consegna al  portiere,  senza  invio
dell'avviso previsto dall' art. 7 u.c. legge n. 890/92  (nel  sistema
della  legge  n.  890,  «e'   ormai   principio   consolidato   nella
giurisprudenza  di  legittimita'  quello  secondo  cui   la   mancata
spedizione dell'avviso, sia che si tratti di  applicazione  dell'art.
139 cit., che di applicazione dell'art. 7 cit., dopo la  novella  del
2008, costituisce  non  una  mera  irregolarita',  ma  un'ipotesi  di
nullita'...» cosi' da ultimo, in parte motiva, Cass. 12438/16;  conf.
Cass. n. 17915 del 2008; n. 1366 del 2010, n. 21725 del 2012; n. 6345
del 2013), e parimenti in difetto di  attestazione  (sia  pure  senza
formule sacramentali) dell'assenza del destinatario  e  dei  soggetti
(la successione preferenziale dei quali  e'  tassativamente  prevista
dalla norma e' considerata integrare nullita': cfr. Cass. Civ.,  Sez.
Un., 30 maggio 2005 n. 11332) rientranti nelle categorie  contemplate
dall'art. 139 del  codice  di  procedura  civile,  comma  2  e  dalla
parallela previsione dell'art. 7, comma 2 e 3 legge n. 890/82. 
    7.1) Contestualmente alla sospensione del  giudizio,  va  accolta
(demandando la decisione sulle spese del procedimento cautelare  alla
sentenza  che  definira'  il  giudizio)  l'istanza   di   sospensione
cautelare  ex  art.  52  comma  2  decreto  legislativo  n.   546/92,
ricorrendone le condizioni di legge (oltre che il «fumus», il  «danno
grave  e  irreparabile»,  valutati  comparativamente  il  documentato
modestissimo reddito dell'appellante e le difficilmente reversibili e
sproporzionate conseguenze che  deriverebbero  dall'esecuzione  medio
tempore degli atti impugnati).